Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 443/1927Art. 321
Regio decreto 443/1927

Art. 321 — Gli addebitamenti a sottufficiali e militari di truppa per danno nel corredo, per perdita e guasti di materia…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/321parte di Regio decreto 443/1927
Art. 321. Gli addebitamenti a sottufficiali e militari di truppa per danno nel corredo, per perdita e guasti di materiali di qualunque specie, o per qualsiasi altro motivo, sono disposti dai comandanti di compagnia e sono estinti mediante le ritenute stabilite dal regolamento sugli assegni pel Regio esercito. Per gli oggetti di corredo e di equipaggiamento perduti l'addebito e' fatto in base al valore che gli oggetti stessi potevano avere al momento della perdita. Pero' gli addebitamenti dipendenti da danni arrecati da sottufficiali e militari di truppa nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 20 sono fatti in seguito alla procedura stabilita negli articoli 26 e seguenti.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗

← Art. 320 Art. 322 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.