Regio decreto 443/1927
Art. 315 — Le dotazioni dei vari materiali, di ciascun corpo deve essere fornito, sono determinate dal Ministero e devon…
Art. 315. Le dotazioni dei vari materiali, di ciascun corpo deve essere fornito, sono determinate dal Ministero e devono essere mantenute costantemente a numero. L'adempimento di quest'ultima disposizione e' particolarmente affidata al capo dell'ufficio di amministrazione.
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