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Regio decreto 443/1927

Art. 307 — I materiali in carico, per quanto riguarda la loro natura, si distinguono nei seguenti gruppi: Gruppo A: Corr…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/307parte di Regio decreto 443/1927
Art. 307. I materiali in carico, per quanto riguarda la loro natura, si distinguono nei seguenti gruppi: Gruppo A: Corredo, che comprende: il vestiario, vale a dire gli effetti per l'arredamento personale della truppa; i panni, le tele, le altre materie prime e gli accessori occorrenti per la lavorazione degli oggetti di vestiario. Gruppo B: Materiale d'equipaggiamento e di servizio generale, che comprende: i mobili, gli oggetti di servizio generale e gli oggetti da cucina, le vettovaglie di riserva, i materiali pel servizio sanitario sia pei bisogni ordinari degli ospedali, sia delle unita' sanitarie di mobilitazione. Gruppo C: Armamento o carreggio, che comprende: le armi portatili, le loro parti, gli assortimenti e gli accessori e gli strumenti per la verificazione e riparazione delle armi; le bufetterie, le biciclette, il carreggio e i suoi accessori, le bardature, i finimenti, le loro parti ed accessori, gli oggetti pel governo dei cavalli; gli attrezzi e strumenti da zappatore; le cartucce per armi portatili, e i materiali da mina e per distruzioni ferroviarie; e, presso i reggimenti d'artiglieria e genio e i raggruppamenti trasporti, gli altri materiali speciali per i rispettivi servizi.

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