Regio decreto 443/1927
Art. 305 — I quadrupedi che si rendono inabili a continuare il servizio sono riformati per deliberazioni di una commissi…
Art. 305. I quadrupedi che si rendono inabili a continuare il servizio sono riformati per deliberazioni di una commissione nominata dal comandante del corpo, e composta di tre ufficiali, compreso il direttore dell'infermeria. Copia del verbale della commissione, con l'elenco dei quadrupedi riformati, e' trasmessa direttamente al comandante del corpo d'armata, al quale spetta dare l'autorizzazione per la vendita. Il ricavato dalla vendita dei quadrupedi e' versato in tesoreria a favore dell'Erario. Dei quadrupedi giudicati affetti da morbo o lesione incurabile, la commissione, anziche' proporre la riforma, puo' determinare l'abbattimento. In questi casi gli eventuali contratti di vendita sono approvati dal comandante del corpo.
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