Regio decreto 443/1927
Art. 303 — Il capo dell'ufficio d'amministrazione invigila sopra quanto si riferisce all'amministrazione dell'infermeria
Art. 303. Il capo dell'ufficio d'amministrazione invigila sopra quanto si riferisce all'amministrazione dell'infermeria. Il direttore sopraintendente ai servizi della infermeria, e fa le spese col fondo permanente all'uopo ricevuto. Contemporaneamente rende conto dei medicinali e degli altri materiali di consumo. Della sua gestione rende conto alla fine d'ogni mese all'ufficio d'amministrazione. Le spese sostenute nel mese gli vengono rimborsate a reintegrazione del fondo permanente.
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