Regio decreto 443/1927
Art. 301 — Le spese per l'infermeria quadrupedi, come quelle di qualsiasi natura pei quadrupedi che non sia possibile di…
Art. 301. Le spese per l'infermeria quadrupedi, come quelle di qualsiasi natura pei quadrupedi che non sia possibile di ricoverare in infermeria, sono conteggiate a carico del capitolo del foraggio.
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