Regio decreto 443/1927
Art. 273 — Nel caso di sostituzione, definitiva o temporanea, nel comando dei riparti, si procede alla ricognizione del …
Art. 273. Nel caso di sostituzione, definitiva o temporanea, nel comando dei riparti, si procede alla ricognizione del materiale di casermaggio, dei cui risultati si fa constare con apposita dichiarazione, sottoscritta dall'ufficiale cessante e da quello subentrante, sul quaderno sul quale i materiali sono notati. Tale ricognizione deve essere eseguita personalmente dai due ufficiali. In caso di impedimento per ragioni di servizio, la delegazione deve essere data per iscritto; se l'impedimento dipenda da malattia o da ragioni disciplinari, spetta al comandante del corpo o del distaccamento di delegare un ufficiale a dare la consegna.
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