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Regio decreto 443/1927

Art. 27 — Ogni qualvolta avvengano perdite, chi e' tenuto a risponderne deve immediatamente farne relazione al comandan…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/27parte di Regio decreto 443/1927
Art. 27. Ogni qualvolta avvengano perdite, chi e' tenuto a risponderne deve immediatamente farne relazione al comandante del corpo, dandogli le informazioni piu' proprie ad accertare le circostanze e la natura dell'evento. Il comandante del corpo in base a tale relazione, o di sua iniziativa quando altrimenti gli consti del danno avvenuto, ove la presunta entita' del danno superi le lire duemila, nomina una commissione, composta di tre ufficiali almeno e da lui stesso presieduta, per stabilire se le mancanze o le avarie siano o no avvenute per causa di forza maggiore. Pei danni il cui importo si presume non superiore a lire duemila l'accertamento e' fatto dal comandante del corpo. Nel caso in cui la responsabilita' possa estendersi al comandante del corpo, questi ha l'obbligo di riferirne al comandante del corpo d'armata, il quale nomina la commissione o procede all'accertamento dei danni con le norme sopra indicate.

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