Regio decreto 443/1927
Art. 256 — Gli oggetti di corredo per la prima vestizione delle reclute sono distribuiti in parte dai distretti e in par…
Art. 256. Gli oggetti di corredo per la prima vestizione delle reclute sono distribuiti in parte dai distretti e in parte dai corpi secondo le disposizioni impartite dal Ministero. Il completamento della vestizione presso i corpi e' fatto a cura dei comandanti di compagnia. Compiuta la vestizione, le compagnie registrano gli oggetti distribuiti sui libretti personali coll'indicazione della classe d'uso, comprendendovi anche quelli ricevuti dai distretti e ponendovi per tutti, come data di distribuzione quella apposta sul proprio buono di prelevamento. Gli oggetti di corredo di proprieta' degli individui lasciati loro in sostituzione di altri compresi nella dotazione individuale vanno pur essi notati sui libretti personali, distinguendoli da quelli dati dall'Amministrazione.
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