Regio decreto 443/1927
Art. 250 — Le riparazioni agli oggetti di corredo sono ordinate - sotto la loro responsabilita' - dai comandanti di comp…
Art. 250. Le riparazioni agli oggetti di corredo sono ordinate - sotto la loro responsabilita' - dai comandanti di compagnia e, pei distaccamenti di forza inferiore, dai rispettivi comandanti. Quando le riparazioni occorrono per danni presumibilmente imputabili ad incuria, il comandante di compagnia provvede come all'articolo precedente.
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