Regio decreto 443/1927
Art. 248 — Gli oggetti di equipaggiamento si considerano (come le armi) dati in semplice consegna ai singoli individui; …
Art. 248. Gli oggetti di equipaggiamento si considerano (come le armi) dati in semplice consegna ai singoli individui; sono quindi fatti risultare nel carico stabilito alla fine di ogni trimestre, di cui all'art. 358. Gli oggetti di corredo ed i piccoli oggetti destinati alla pulizia personale s'intendono, invece, dati in uso agli individui e sono percio' diminuiti dal carico all'atto della distribuzione. E', in ogni caso, vietato fra gli individui qualsiasi scambio di robe che non sia autorizzato.
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