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Regio decreto 443/1927

Art. 245 — Possono cedersi a pagamento - al prezzo pel quale trovansi in carico, con gli eventuali aumenti che fossero s…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/245parte di Regio decreto 443/1927
Art. 245. Possono cedersi a pagamento - al prezzo pel quale trovansi in carico, con gli eventuali aumenti che fossero stabiliti dal Ministero - i seguenti materiali: 1° ai marescialli, nei limiti corrispondenti alla durata dei singoli oggetti: guanti, cravatte, soggoli, galloni di seta e bottoni per mostrine di fanteria, panno per la confezione di oggetti di vestiario ed, in casi speciali, quando il maresciallo si trovi nell'impossibilita' di provvederseli altrimenti, oggetti di tela, oggetti nuovi di biancheria e maglieria, mantelline; 2° ai capi operai dei corpi, nei limiti strettamente necessari per eseguire le riparazioni loro ordinate: i panni, le tele, gli accessori di divisa e le altre materie prime, come pure gli oggetti di corredo fuori servizio (art. 385); 3° a comuni, ad associazioni e riparti organizzati militarmente, che siano ufficialmente riconosciuti dal Ministero della guerra: oggetti di corredo e di servizio generale. Le cessioni di cui al n. 3 non possono aver luogo senza l'autorizzazione del Ministero. Il prezzo delle materie e degli oggetti di cui al n. 1° puo' essere pagato a rate mensili nella misura da stabilirsi dal comandante del corpo; per le robe cedute ai sensi del n. 2° si osservano le norme dell'art. 386; e per le cessioni di cui al n. 3° l'importo e' versato in tesoreria per la riassegnazione al bilancio della guerra ai sensi dell'art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511.

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