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Regio decreto 443/1927

Art. 235 — Lo scotto per la mensa dei musicanti e' costituito dalle razioni pane e viveri in natura od in contanti, e da…

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Art. 235. Lo scotto per la mensa dei musicanti e' costituito dalle razioni pane e viveri in natura od in contanti, e da una determinata quota da rilasciarsi sulla sovrapaga, da stabilirsi dal comandante del corpo. In ogni caso, i musicanti devono essere lasciati liberi di associarsi o non alla mensa, od anche ritrarsene qualora preferiscano di tornare al rancio ordinario.

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