Regio decreto 443/1927
Art. 23 — L'addebito per mancanza di materiali presi in carico e', in massima, commisurato al prezzo col quale i materi…
Art. 23. L'addebito per mancanza di materiali presi in carico e', in massima, commisurato al prezzo col quale i materiali stessi figurano nelle scritture. Pero' l'addebito puo' essere ridotto od aumentato quando risulti che il materiale aveva un valore effettivo inferiore o superiore a quello di carico. Per i materiali che non sono presi in carico l'addebito e' fatto normalmente al prezzo d'acquisto o altrimenti a quello che possa essere loro attribuito. Per i materiali deteriorati l'addebito deve corrispondere alla somma occorsa per rimetterli in perfetto stato d'uso. Pero' per i materiali che anche dopo riparati vengano ad avere un valore minore di quello che avevano prima del deterioramento, deve essere addebitato anche l'importo di tale differenza di valore. Gli addebiti sono fatti dai comandanti di corpo d'armata quando non superino le lire diecimila. Negli altri casi sono determinati dal Ministero.
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