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Regio decreto 443/1927

Art. 227 — Nei casi in cui occorra acquistare il pane dal commercio, si stipulano appositi contratti

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/227parte di Regio decreto 443/1927
Art. 227. Nei casi in cui occorra acquistare il pane dal commercio, si stipulano appositi contratti. Nei presidi sedi di piu' corpi o reparti, si provvede, sempre quando sia possibile, alla stipulazione di un contratto unico per tutta la truppa del presidio, coll'obbligo al fornitore di distribuire il pane agli stessi prezzi, anche in caso di aumento di forza, per distaccamenti eventuali, per passaggio di truppe, e per chiamata delle reclute presso i distretti, nei limiti dei mezzi di cui il fornitore dispone per la fabbricazione del pane. In ogni caso, nelle convenzioni per l'acquisto di pane dal commercio, deve essere incluso l'obbligo al fornitore di avere in permanente deposito farina almeno per i bisogni di dieci giorni della forza normale del presidio.

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