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Regio decreto 443/1927

Art. 221 — Quando il comandante ritenga opportuno di aumentare il rancio delle truppe in marcia, puo' disporre l'acquist…

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Art. 221. Quando il comandante ritenga opportuno di aumentare il rancio delle truppe in marcia, puo' disporre l'acquisto dal commercio di generi in piu' della razione normale valendosi, all'uopo, in tutto o in parte, dell'indennita' di marcia.

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