Regio decreto 443/1927
Art. 219 — I corpi ricevono i viveri ed il pane dagli stabilimenti di commissariato, o da apposite imprese territoriali,…
Art. 219. I corpi ricevono i viveri ed il pane dagli stabilimenti di commissariato, o da apposite imprese territoriali, oppure da fornitori locali. Le pratiche riflettenti le provviste sono svolte: dal Ministero o, per sua delega, da un ufficio di commissariato, se gli acquisti interessino tutti i corpi dell'esercito o piu' corpi d'armata; dal commissariato quando trattisi di provvedere ai bisogni delle truppe della propria circoscrizione; dai comandi di presidio - dove manchi il commissariato - per gli acquisti riflettenti le sole truppe del presidio.
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