Regio decreto 443/1927
Art. 216 — Alla fine di ogni esercizio il Ministero comunica alla Corte dei conti, per il visto e la registrazione, il d…
Art. 216. Alla fine di ogni esercizio il Ministero comunica alla Corte dei conti, per il visto e la registrazione, il decreto approvante l'elenco dei debiti annullati a norma degli articoli precedenti.
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