Regio decreto 443/1927
Art. 205 — Gli assegni spettanti agli uomini in breve licenza sono pagati dalla compagnia al rientrare degli uomini al c…
Art. 205. Gli assegni spettanti agli uomini in breve licenza sono pagati dalla compagnia al rientrare degli uomini al corpo. Quelli dovuti agli uomini in licenza ordinaria e straordinaria sono pagati a cura dell'ufficio d'amministrazione.
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