Regio decreto 443/1927
Art. 202 — Il compenso per il pane ed i viveri per gli esenti dal vitto viene pagato quando si paga l'assegno giornaliero
Art. 202. Il compenso per il pane ed i viveri per gli esenti dal vitto viene pagato quando si paga l'assegno giornaliero. Per gli uomini comandati a qualche servizio pel quale non possano partecipare al vitto in comune, il pagamento della corrispondente indennita' giornaliera e' fatto, per regola, il mattino del giorno stesso pel quale l'assegno e' dovuto.
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