Regio decreto 443/1927
Art. 200 — Il pagamento dello stipendio e degli altri assegni ai marescialli dei tre gradi ed ai sottufficiali dei gradi…
Art. 200. Il pagamento dello stipendio e degli altri assegni ai marescialli dei tre gradi ed ai sottufficiali dei gradi corrispondenti e' fatto con le norme degli articoli 170 e seguenti. L'assegno giornaliero dovuto ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati e' pagato dalle compagnie per ogni dieci giorni nel primo giorno della decade successiva, ad eccezione dell'ultima che e' pagata l'ultimo giorno del mese. Anche gli assegni personali (premi e soprassoldi di rafferma e soprassoldi di medaglia) e gli altri soprassoldi o indennita', sia fissi che eventuali, salvo le eccezioni di cui agli articoli seguenti, sono pagati insieme con lo stipendio od assegno giornaliero. Per il computo degli assegni annuali o mensili i mesi sono tutti valutati di trenta giorni; per quello degli assegni giornalieri, sono, invece, valutati per il numero dei giorni di cui effettivamente si compongono.
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