Regio decreto 443/1927
Art. 181 — Per gli assegni degli ufficiali assenti dal corpo per qual siasi causa puo' accettarsi, a termini dell'art
Art. 181. Per gli assegni degli ufficiali assenti dal corpo per qual siasi causa puo' accettarsi, a termini dell'art. 100, una quietanza su foglio a parte da allegarsi al foglio stipendio. Per gli assegni dovuti per il mese di giugno si deve disporre in modo che la quietanza giunga al corpo e il pagamento sia effettuato non oltre il 30 giugno. In caso cio' non sia possibile si provvede come all'art. 175.
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