Regio decreto 443/1927
Art. 172 — Agli ufficiali che debbono assentarsi dal corpo per ragioni di servizio per non meno di dieci giorni puo' ess…
Art. 172. Agli ufficiali che debbono assentarsi dal corpo per ragioni di servizio per non meno di dieci giorni puo' essere data un'anticipazione che non superi l'importo dei loro averi a tutto il giorno della partenza. Uguale anticipazione puo' darsi agli ufficiali quando il corpo o riparto di corpo debba lasciare la sua ordinaria residenza per campi, grandi manovre o cambio di guarnigione.
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