Regio decreto 443/1927
Art. 170 — Il pagamento degli stipendi agli ufficiali e' fatto a cominciare dal giorno 27 di ogni mese o dal giorno prec…
Art. 170. Il pagamento degli stipendi agli ufficiali e' fatto a cominciare dal giorno 27 di ogni mese o dal giorno precedente qualora il 27 del mese cada in giorno festivo, a norma del regolamento di contabilita' generale dello Stato.
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