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Regio decreto 443/1927

Art. 154 — L'assegno per le spese riservate e' prelevato trimestralmente nella misura di un quarto, e consegnato al coma…

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Art. 154. L'assegno per le spese riservate e' prelevato trimestralmente nella misura di un quarto, e consegnato al comandante del corpo, il quale non ha obbligo di renderne conto. Egli deve pero' tener nota delle spese fatte in apposito Registro e conservare i conti per presentarli, occorrendo, agli ispettori, o trasmetterli all'autorita' superiore, se chiesti.

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