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Regio decreto 443/1927

Art. 147 — Per le spese d'ufficio e' fatto ad ogni corpo un assegno in misura fissa al principio di ogni esercizio con d…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/147parte di Regio decreto 443/1927
Art. 147. Per le spese d'ufficio e' fatto ad ogni corpo un assegno in misura fissa al principio di ogni esercizio con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti. L'assegno puo' dal gestore essere ripartito fra il corpo e i dipendenti riparti. La quota attribuita al corpo e' prelevata trimestralmente nella misura di un quarto, portandola in uscita al conto delle anticipazioni, ed in entrata al fondo scorta, con applicazione ad apposito conto particolare. In tale conto devono essere particolareggiatamente dimostrate le spese eseguite e le somministrazioni fatte ai distaccamenti, conservando i documenti giustificativi per essere presentati, occorrendo, agli ispettori, o trasmessi alle autorita' superiori, se richiesti.

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