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Regio decreto 443/1927

Art. 14 — I comandanti dei riparti hanno l'obbligo di tenere e presentare i conti del proprio riparto, di render ragion…

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Art. 14. I comandanti dei riparti hanno l'obbligo di tenere e presentare i conti del proprio riparto, di render ragione e rispondere di quanto ricevono sia per il mantenimento sia per l'arredamento e l'equipaggiamento delle truppe affidate al loro comando.

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