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Regio decreto 443/1927

Art. 139 — Per il ricovero dei sottufficiali e militari di truppa ammalati, che, a tenore del regolamento sul servizio s…

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Art. 139. Per il ricovero dei sottufficiali e militari di truppa ammalati, che, a tenore del regolamento sul servizio sanitario, devono essere curati direttamente presso i corpi, e' istituita apposita infermeria sotto la direzione dell'ufficiale medico piu' elevato in grado.

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