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Regio decreto 443/1927

Art. 134 — Le rettificazioni alle contabilita' debbono essere effettuate, di regola, in modo da non alterare le risultan…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/134parte di Regio decreto 443/1927
Art. 134. Le rettificazioni alle contabilita' debbono essere effettuate, di regola, in modo da non alterare le risultanze finali dei rendiconti trimestrali gia' presentati e seguendo le norme di cui appresso: 1° le somme indebitamente portate in ispesa vengono diminuite dal rendiconto in corso o da quello suppletivo con addebito agli eventuali responsabili, oppure sono versate in tesoreria con addebito come sopra; 2° le somme di qualsiasi entita' portate in meno in ispesa sono contabilizzate nel rendiconto in corso dello stesso capitolo, o del capitolo corrispondente, quando si tratti di esercizi diversi; 3° le rettificazioni che importano spostamenti di spese da un capitolo all'altro, sono eseguite nel rendiconto in corso od in quello suppletivo dei capitoli relativi.

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