Regio decreto 443/1927
Art. 132 — Nei rendiconti, o in separate dimostrazioni economiche statistiche, da stabilirsi dal Ministero, i corpi dann…
Art. 132. Nei rendiconti, o in separate dimostrazioni economiche statistiche, da stabilirsi dal Ministero, i corpi danno ragione dell'impiego del danaro consumato.
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