Regio decreto 443/1927
Art. 121 — I titoli di credito di militari, che i corpi abbiano in deposito, sono descritti nel quaderno dei valori
Art. 121. I titoli di credito di militari, che i corpi abbiano in deposito, sono descritti nel quaderno dei valori. Sul quaderno e' altresi' annotata, quando occorra, la restituzione dei titoli, citandovi la data delle ricevute, le quali sono conservate unite al quaderno.
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