Regio decreto 443/1927
Art. 118 — Il fondo per i comandanti di compagnia e per l'aiutante maggiore in 1ª e' ragguagliato ai bisogni di dieci gi…
Art. 118. Il fondo per i comandanti di compagnia e per l'aiutante maggiore in 1ª e' ragguagliato ai bisogni di dieci giorni; per gli altri agenti e' ragguagliato, in massima, ai bisogni di un mese; e deve, in ogni caso, dal gestore essere aumentato o diminuito secondo che aumentino o diminuiscano i bisogni.
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