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Regio decreto 443/1927

Art. 110 — Quando si abbiano ad esigere somme che, in complesso, non superino le lire venticinquemila, basta sia incaric…

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Art. 110. Quando si abbiano ad esigere somme che, in complesso, non superino le lire venticinquemila, basta sia incaricato della riscossione un solo ufficiale; per le riscossioni di somme superiori, i delegati, sempre che non vi ostino esigenze di servizio, devono essere due, e, quando motivi di servizio non permettano di delegare due ufficiali, si deve farne dichiarazione, oltreche' sull'atto di delegazione, sull'avviso di cui all'articolo seguente.

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