Regio decreto 443/1927
Art. 105 — Avvenendo che siano notificati ai corpi atti di cessione, pignoramento o sequestro, il comandante del corpo, …
Art. 105. Avvenendo che siano notificati ai corpi atti di cessione, pignoramento o sequestro, il comandante del corpo, o chi per esso, dispone per la sospensione del pagamento, ne informa il comandante del corpo d'armata, e nel tempo stesso trasmette l'atto giudiziale all'Avvocatura erariale della circoscrizione territoriale, affinche' ne esamini la validita' e provveda alla rappresentanza dell'Amministrazione, se devesi fare davanti all'autorita' giudiziaria la dichiarazione delle somme dovute.
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