Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 374/1927Art. 8
Regio decreto 374/1927

Art. 8 — Se eccezionalmente l'autorita' militare richieda anche per le truppe alloggiate in locali demaniali od attend…

ELI /it/regio-decreto/1927/01/16/374/art/8parte di Regio decreto 374/1927
Art. 8. Se eccezionalmente l'autorita' militare richieda anche per le truppe alloggiate in locali demaniali od attendate, paglia, legna o lume, la provvista di tali generi, che il Comune e' tenuto a somministrare, viene rimborsata al Comune stesso, in base alle mercuriali correnti sul luogo della somministrazione.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 374/1927 · fonte Normattiva ↗

← Art. 7 Art. 9 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.