Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 374/1927Art. 48
Regio decreto 374/1927

Art. 48 — Quando gli ufficiali debbano accantonare con la truppa, secondo gli ordini dei competenti comandi, la paglia …

ELI /it/regio-decreto/1927/01/16/374/art/48parte di Regio decreto 374/1927
Art. 48. Quando gli ufficiali debbano accantonare con la truppa, secondo gli ordini dei competenti comandi, la paglia occorrente deve essere fornita dai Comuni in ragione di kg. 9 a ciascun ufficiale.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 374/1927 · fonte Normattiva ↗

← Art. 47 Art. 49 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.