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Regio decreto 374/1927

Art. 45 — Gli aiutanti di campo, gli ufficiali d'ordinanza ed altri ufficiali addetti alla persona di un ufficiale gene…

ELI /it/regio-decreto/1927/01/16/374/art/45parte di Regio decreto 374/1927
Art. 45. Gli aiutanti di campo, gli ufficiali d'ordinanza ed altri ufficiali addetti alla persona di un ufficiale generale saranno, tranne casi di assoluta impossibilita', alloggiati nello stesso fabbricato ove alloggia l'ufficiale generale. L'alloggio somministrato ai detti ufficiali sara' retribuito secondo la competenza e tariffa stabilita per il loro grado.

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