Regio decreto 374/1927
Art. 41 — Gli ufficiali, marescialli e funzionari, alloggiati dai Comuni, hanno diritto al lume, ed, a seconda dei clim…
Art. 41. Gli ufficiali, marescialli e funzionari, alloggiati dai Comuni, hanno diritto al lume, ed, a seconda dei climi e delle stagioni, anche al riscaldamento, ma debbono limitarne la richiesta allo stretto bisogno. Per le camere da letto, debbono di regola essere sufficienti due ore di luce giornaliera.
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