Regio decreto 374/1927
Art. 31 — Le decisioni sulle opposizioni ed i reclami dei Comuni e dei singoli cittadini, spettano ai Prefetti ed in ul…
Art. 31. Le decisioni sulle opposizioni ed i reclami dei Comuni e dei singoli cittadini, spettano ai Prefetti ed in ultima istanza al Ministero della guerra che, in caso di controversie di massima sulla interpretazione od applicazione delle disposizioni legislative o regolamentari sugli alloggiamenti, si pronuncia, dopo sentito il Consiglio di Stato, con decisione motivata.
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