Regio decreto 374/1927
Art. 3 — In occasione di riunione, passaggio e scambio, senza interruzione, di truppe in uno stesso Comune per grandi …
Art. 3. In occasione di riunione, passaggio e scambio, senza interruzione, di truppe in uno stesso Comune per grandi manovre, manovre di campagna ed esercitazioni di tiro di qualsiasi natura, l'obbligo della somministrazione degli alloggiamenti da parte dei Comuni si limita al primo reparto o corpo che giunge, della forza non minore del battaglione di fanteria, mezzo reggimento di cavalleria, due batterie di artiglieria, se trattisi di Comuni con popolazione urbana che non superi i tremila abitanti; rispettivamente del reggimento di fanteria, di cavalleria e di artiglieria, se di Comuni la cui popolazione non superi gli ottomila abitanti; di una brigata delle varie armi se trattisi di citta' la cui popolazione non superi i trentamila abitanti; di una divisione se di centro che non superi i centomila abitanti. Nessuna limitazione esiste per i capoluoghi di maggiore popolazione, salvo quella della interruzione, comune a tutti i centri. Si intendera' esservi stata interruzione nella somministrazione degli alloggiamenti, quando fra la partenza della truppa prima arrivata in un Comune e l'arrivo della nuova truppa sia corso un intervallo di oltre 24 ore.
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