Regio decreto 374/1927
Art. 17 — L'obbligo della prestazione dell'alloggiamento in natura e' inerente al possesso di case e rispettivamente a …
Art. 17. L'obbligo della prestazione dell'alloggiamento in natura e' inerente al possesso di case e rispettivamente a quello degli altri locali da fornirsi. A tale prestazione gli esercenti di alberghi e di locande sono tenuti limitatamente pero' ad un numero di alloggi e di scuderie non superiori ad un terzo di quelli disponibili nell'esercizio.
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