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Regio decreto 374/1927

Art. 15 — Quei Comuni, specialmente dei grandi centri, che non ritengano di impiantare i ruoli dei cittadini obbligati …

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Art. 15. Quei Comuni, specialmente dei grandi centri, che non ritengano di impiantare i ruoli dei cittadini obbligati alle somministrazioni di alloggiamenti militari, dovranno impegnarsi, con deliberazione dell'autorita' municipale, approvata dalla competente autorita' provinciale, a provvedere gli alloggi con mezzi propri, quali, ad esempio, gli alberghi, i magazzini, i locali scolastici, ed eccezionalmente anche le chiese, escluse pero' le cattedrali, le parrocchiali e quelle dichiarate monumenti nazionali. Inoltre, in conformita' dell'art.10 della legge n. 1310, i Comuni che offrano a titolo gratuito l'uso di edifici per alloggio di truppe e ricovero di quadrupedi, potranno dall' amministrazione militare essere esonerati dal fornire la paglia, ma dovranno sempre provvedere agli alloggi per gli ufficiali.

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