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Regio decreto 374/1927

Art. 1

ELI /it/regio-decreto/1927/01/16/374/art/1parte di Regio decreto 374/1927
Regolamento sugli alloggiamenti militari dovuti dai Comuni. Art. 1. Gli alloggiamenti che i Comuni, nei limiti dei mezzi disponibili nel territorio rispettivo, debbono somministrare alle truppe di passaggio od in precaria residenza, comprendono di regola: le camere mobiliate per gli ufficiali e marescialli; i locali per la pernottazione degli uomini di truppa, forniti all'occorrenza di paglia, lume e fuoco, i locali per gli uffici, i magazzini, le infermerie per gli uomini o per i cavalli, le prigioni, le scuderie ed i corpi di guardia.

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