Regio decreto 2410/1926
Art. 97 — L'ufficiale medico deve in qualunque ora del giorno visitare gli avieri ammalatisi o colpiti da traumi dopo l…
Art. 97. L'ufficiale medico deve in qualunque ora del giorno visitare gli avieri ammalatisi o colpiti da traumi dopo l'ora mattinale della visita. Questi infermi devono essere ugualmente segnati nel « Registro degli avieri infermi » e nei loro riguardi possono essere presi gli stessi provvedimenti di cui ai precedenti articoli.
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