Regio decreto 2410/1926
Art. 95 — Preparati i documenti di cui ai precedenti articoli, l'infermo deve essere inviato all'ospedale militare piu'…
Art. 95. Preparati i documenti di cui ai precedenti articoli, l'infermo deve essere inviato all'ospedale militare piu' vicino, nei giorni e nelle ore stabilite dalla direzione dell'ospedale con disposizione di massima. Qualora l'infermo non possa essere inviato alla visita di rassegna nello stesso giorno in cui sia stata compilata la proposta, puo' dall'ufficiale medico essere ricoverato nella infermeria, quando non possa rimanere nelle comuni camerate o abbia bisogno di cure, vigilanza o assistenza continua. Puo' ugualmente essere ricoverato nell'infermeria l'individuo che, ritornato dalla visita di rassegna, resti in attesa delle decisioni medico-legali.
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