Regio decreto 2410/1926
Art. 70 — L'ufficiale medico ha la piu' completa liberta' di azione per il disimpegno del servizio tecnico sanitario a …
Art. 70. L'ufficiale medico ha la piu' completa liberta' di azione per il disimpegno del servizio tecnico sanitario a lui affidato, rispondendone al comandante del campo o al capo dell'ente aeronautico da cui dipende ed al capo dell'Ufficio sanitario di zona col quale comunica direttamente soltanto per questioni tecnico-sanitarie. Egli non puo' essere assegnato ad alcun servizio che sia estraneo alle sue mansioni. Disciplinarmente dipende dal comandante del campo.
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