Regio decreto 2410/1926
Art. 64 — Il capo dell'Ufficio sanitario di zona ha funzioni ispettive sull'andamento dei servizi sanitari compresi nel…
Art. 64. Il capo dell'Ufficio sanitario di zona ha funzioni ispettive sull'andamento dei servizi sanitari compresi nella giurisdizione territoriale. Personalmente, con frequenti sopraluoghi, controlla l'andamento del servizio sanitario presso i campi e le scuole e gli altri enti dipendenti dal Comando di zona.
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