Regio decreto 2410/1926
Art. 49 — L'acquisto e la manutenzione degli apparecchi e strumenti scientifici necessari per gli esami dei piloti, son…
Art. 49. L'acquisto e la manutenzione degli apparecchi e strumenti scientifici necessari per gli esami dei piloti, sono a carico delle rispettive amministrazioni della guerra e della marina. Qualora per studi e ricerche da eseguirsi per invito del Comitato per gli studi sanitari aeronautici occorressero speciali apparecchi, questi potranno essere acquistati dall'Amministrazione dell'aeronautica, restando di assoluta proprieta' dell'aeronautica. A tal uopo presso i due Istituti dell'esercito e della marina dovra' essere tenuto un quaderno di carico in cui verranno annotati i materiali di proprieta' dell'aeronautica dei quali gia' fossero in possesso gli Istituti e quelli che successivamente potranno essere acquistati.
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