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Regio decreto 2410/1926

Art. 44 — Gli Istituti medico-legali dipendono dagli organi amministrativi che il Ministero dell'aeronautica indichera'…

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Art. 44. Gli Istituti medico-legali dipendono dagli organi amministrativi che il Ministero dell'aeronautica indichera' per ciascuno di essi. Dagli stessi organi sono amministrati anche gli ufficiali medici che fanno parte degli Istituti.

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