Regio decreto 2410/1926
Art. 30 — L'autorita' che invia personali a visite periodiche trasmette agli Istituti medico-legali tempestivamente il …
Art. 30. L'autorita' che invia personali a visite periodiche trasmette agli Istituti medico-legali tempestivamente il libretto sanitario di volo dei visitandi di cui all'art. 126 del presente regolamento, ed un rapporto del Comandante, dal quale il visitando dipende, circa il contegno ed il rendimento di volo di quest'ultimo. Per ogni visita di controllo a cura dell'Ufficio centrale di sanita' sono inviati all'Istituto che deve eseguire la visita i mod. 12-bis contenenti le visite precedenti subite dal visitando.
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